§ 2. I chierici usufruiscano delle esenzioni dell’esercitare incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato clericale, concesse in loro favore dalle leggi stesse o dalle convenzioni o dalle consuetudini, a meno che in casi particolari il proprio Ordinario non abbia disposto diversamente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019