trit_Codex_Canonici_Iuris467_19
§ 3. E’ fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all’esercizio del potere civile.
§ 3. E’ fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all’esercizio del potere civile.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019