trit_Codex_Canonici_Iuris463_21
§ 2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.
§ 2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019