trit_Codex_Canonici_Iuris45_51
Can. 38 – L’atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l’autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria.