trit_Codex_Canonici_Iuris457_54

Can. 281 – § 1. Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell’ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris457_39

Potrebbero interessarti anche...