trit_Codex_Canonici_Iuris453_52

Can. 279 – § 1. I chierici proseguano gli studi sacri anche dopo l’ordinazione sacerdotale e seguano la solida dottrina fondata sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente accolta dalla Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente dai documenti dei Concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novità e la falsa scienza.

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