trit_Codex_Canonici_Iuris450_19
Can. 278 – § 1. E’ diritto dei chierici secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.
Can. 278 – § 1. E’ diritto dei chierici secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019