trit_Codex_Canonici_Iuris428_69

§ 2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario.

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