trit_Codex_Canonici_Iuris423_44

Can. 261 – § 1. Il rettore del seminario, come pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti, ciascuno per la parte che gli compete, curino che gli alunni osservino fedelmente le norme fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e del regolamento del seminario.

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