trit_Codex_Canonici_Iuris421_58

§ 2. Il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati, se si tratta di un seminario interdiocesano, visitino di persona frequentemente il seminario, vigilino sulla formazione dei propri alunni e sull’insegnamento filosofico e teologico che viene impartito, si informino inoltre sulla vocazione, l’indole, la pietà e il progresso degli alunni, in vista soprattutto del conferimento degli ordini sacri.

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