trit_Codex_Canonici_Iuris418_52

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di un’altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini.

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