trit_Codex_Canonici_Iuris412_53

Can. 254 – § 1. Nell’insegnamento delle diverse discipline gli insegnanti pongano costantemente in evidenza l’intima unità e armonia di tutta la dottrina della fede, affinché gli alunni possano sperimentare l’apprendimento di un’unica scienza; per conseguire più agevolmente questo scopo, vi sia nel seminario chi coordina tutto il piano degli studi.

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