trit_Codex_Canonici_Iuris37_46

§ 2. I medesimi decreti cessano d’avere vigore per revoca esplicita fatta dall’autorità competente, e altresì cessando la legge per la cui esecuzione furono dati; non cessano però venuto meno il diritto di colui che li stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente il contrario.

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