trit_Codex_Canonici_Iuris372_56
§ 2. Fermo restando il disposto del can. 230, § 1, essi hanno diritto ad una onesta remunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l’assistenza sanitaria.