trit_Codex_Canonici_Iuris36_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 33 – § 1. I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore.