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trit_Codex_Canonici_Iuris36_37

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 33 – § 1. I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris36
trit_Codex_Canonici_Iuris35_27
trit_Codex_Canonici_Iuris37_46
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