trit_Codex_Canonici_Iuris35_27
Can. 32 – I decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l’osservanza.
Can. 32 – I decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l’osservanza.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019