trit_Codex_Canonici_Iuris355_36

Can. 223 – § 1. Nell’esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris355_28

Potrebbero interessarti anche...