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trit_Codex_Canonici_Iuris33_45

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 31 – § 1. Possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi, coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza.

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