trit_Codex_Canonici_Iuris33_45

Can. 31 – § 1. Possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi, coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris33_29

Potrebbero interessarti anche...