trit_Codex_Canonici_Iuris335_23
Can. 209 – § 1. I fedeli sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.
Can. 209 – § 1. I fedeli sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019