trit_Codex_Canonici_Iuris314_52

Can. 195 – Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma per decreto dell’autorità competente sia rimosso dall’ufficio mediante il quale si provvede al suo sostentamento, la medesima autorità curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto altrimenti.

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