trit_Codex_Canonici_Iuris312_43

Can. 194 – § 1. E’ rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso: 1° chi ha perso lo stato clericale; 2° chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa; 3° il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.

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