trit_Codex_Canonici_Iuris308_30
Can. 193 – § 1. Non si può essere rimossi dall’ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.
Can. 193 – § 1. Non si può essere rimossi dall’ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019