trit_Codex_Canonici_Iuris302_31
Can. 190 – § 1. Il trasferimento può essere effettuato soltanto da parte di colui, che ha il diritto di provvedere all’ufficio che si perde e insieme all’ufficio che viene affidato.
Can. 190 – § 1. Il trasferimento può essere effettuato soltanto da parte di colui, che ha il diritto di provvedere all’ufficio che si perde e insieme all’ufficio che viene affidato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019