trit_Codex_Canonici_Iuris281_53

Can. 180 – § 1. Se all’elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

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