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trit_Codex_Canonici_Iuris273_42

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 177 – § 1. L’elezione deve essere intimata immediatamente all’eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell’intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l’elezione o no; altrimenti l’elezione non ha effetto.

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