trit_Codex_Canonici_Iuris269_28
§ 2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell’ordine sacro; altrimenti l’elezione è invalida.
§ 2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell’ordine sacro; altrimenti l’elezione è invalida.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019