trit_Codex_Canonici_Iuris268_63

Can. 174 – § 1. L’elezione, se non è disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza della facoltà ricevuta.

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