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trit_Codex_Canonici_Iuris267_33

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 4. Tutti gli atti dell’elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell’archivio del collegio.

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