trit_Codex_Canonici_Iuris256_48
Can. 167 – § 1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.