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trit_Codex_Canonici_Iuris253_44

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 166 – § 1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi- domicilio oppure nel luogo di dimora.

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