trit_Codex_Canonici_Iuris249_67

Can. 162 – Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, §1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all’autorità cui spetta dare l’istituzione, compete liberamente all’ufficio vacante, con l’assenso tuttavia dell’Ordinario proprio del candidato alla provvisione.

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