trit_Codex_Canonici_Iuris245_22
Can. 160 – § 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente.
Can. 160 – § 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019