trit_Codex_Canonici_Iuris2387_52

Can. 1750 – Se il Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci scelti a norma del can. 1742, § 1, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento; che se poi ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al parroco paterne esortazioni.

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