trit_Codex_Canonici_Iuris2375_50

§ 3. Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l’esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l’esecuzione sia sospesa, evitando che la salvezza delle anime ne subisca danno.

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