trit_Codex_Canonici_Iuris2370_66
§ 2. In tutti gli altri casi, a meno che l’autore stesso del decreto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui al can. 1734, non abbia deciso di sospendere l’esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta al suo Superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per le cause gravi ed evitando sempre che la salvezza delle anime ne subisca danno.