trit_Codex_Canonici_Iuris2368_65
Can. 1735 – Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui al can. 1734, l’autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la domanda, i termini per il ricorso decorrono dall’intimazione del nuovo decreto; se poi entro trenta giorni non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno.