trit_Codex_Canonici_Iuris2365_68

§ 3. L’ufficio o consiglio, di cui al § 2, operi principalmente allorquando sia richiesta la revoca del decreto a norma del can. 1734, né siano spirati i termini per ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso Superiore o il giudice che esamina il ricorso, esorti il ricorrente e l’autore del decreto, ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare tali soluzioni.

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