trit_Codex_Canonici_Iuris235_25
Can. 153 – § 1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.
Can. 153 – § 1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019