trit_Codex_Canonici_Iuris2359_29
Can. 1730 – § 1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.
Can. 1730 – § 1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019