trit_Codex_Canonici_Iuris2358_48

§ 3. L’appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l’appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730.

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