trit_Codex_Canonici_Iuris2352_42
Can. 1726 – In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall’imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l’imputato, anche se contemporaneamente consti l’estinzione dell’azione criminale.
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