trit_Codex_Canonici_Iuris234_21
Can. 152 – A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.
Can. 152 – A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019