trit_Codex_Canonici_Iuris2338_30
Can. 1715 – § 1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente.
Can. 1715 – § 1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019