trit_Codex_Canonici_Iuris2337_47

Can. 1714 – Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si osservino le norme prescelte dalle parti, oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.

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