trit_Codex_Canonici_Iuris2324_41
Can. 1704 – § 1. L’istruttore, terminata l’istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell’inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia.
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