trit_Codex_Canonici_Iuris2307_32
§ 2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato interposto l’appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del can. 1682, § 2, osservato quanto è prescritto.
§ 2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato interposto l’appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del can. 1682, § 2, osservato quanto è prescritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019