trit_Codex_Canonici_Iuris2297_53
Can. 1687 – § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1686 o della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti ammonendolo per iscritto che si tratta di un processo documentale.