trit_Codex_Canonici_Iuris2292_32
Can. 1683 – Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.
Can. 1683 – Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019