trit_Codex_Canonici_Iuris2283_21
Can. 1677 – § 1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del can. 1508.
Can. 1677 – § 1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del can. 1508.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019