trit_Codex_Canonici_Iuris227_54

Can. 147 – La provvisione dell’ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell’autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedente la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se precedette l’elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e accettazione dell’eletto, se non esige conferma.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris227_45

Potrebbero interessarti anche...